Dilazione pagamenti sanzioni amministrative
Ultima modifica 14 aprile 2022
La normativa vigente in materia di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (art. 26 legge 24/11/1981, n. 689) consente agli interessati di accedere alla rateizzazione degli importi dovuti qualora le proprie condizioni economiche non gli consentano di estinguere l’obbligazione in un'unica soluzione.
Sono rateizzabili esclusivamente le somme che derivano o da ordinanza-ingiunzione emessa dall’autorità amministrativa competente per materia, o da cartella esattoriale.
-
la verifica delle condizioni economiche viene effettuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
-
il numero e la consistenza delle rate viene stabilito in proporzione dell’ammontare complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria e comunque in numero non inferiore a tre e non superiore a trenta, tabella di rateizzazione
-
la rateizzazione non è consentita per importi, al lordo di spese di procedimento, inferiori a euro 300,00 (trecento/00) per il valore ISEE più basso, con progressivo e proporzionale innalzamento per i valori ISEE più alti sino a una soglia minima pari a euro 500,00 (cinquecento/00).
Le domande devono essere presentate in carta libera alla Polizia locale che provvede alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni necessarie e autorizza l’eventuale frazionamento dei pagamenti.