Trattamento Sanitario Obbligatorio
Ultima modifica 4 maggio 2022
La libertà personale è inviolabile e il fondamento costituzionale di tale principio è sancito nell’art. 32 della Costituzione. Qualsiasi atto medico deve, per poter essere erogato, ottenere il consenso della persona cui è rivolto. Anche il ricovero ospedaliero, come qualsiasi altro intervento, deve avvenire con il consenso del paziente, sia che venga richiesto dal paziente stesso sia che venga richiesto da altre persone alle quali la legge riconosce tale facoltà (genitori, tutori legali ecc.)
Si può procedere senza il consenso, solamente nel caso in cui la persona non sia in grado di esprimere il suo consenso, oppure nelle condizioni che sono descritte dalla legge per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e l’accertamento sanitario obbligatorio (ASO).
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (TSO)
Qualora la persona non sia in grado di esprimere il suo consenso, la legge n° 833 del dicembre 1978 prevede che i medici dei servizi pubblici possano, con ordinanza del Sindaco, effettuare un intervento terapeutico anche se il paziente non è consenziente. Il TSO può essere applicato in caso di malattia mentale esclusivamente nei casi in cui si realizzino e vengano documentate dai medici specifiche condizioni:
- esistenza di gravi alterazioni psichiche,
- rifiuto delle cure da parte della persona,
- mancanza di alternative per un intervento extraospedaliero.
Quindi il TSO viene disposto, a seguito di ordinanza del sindaco, con l’accompagnamento a cura della forza pubblica e con l’assistenza di personale sanitario.
ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (ASO)
La procedura dell’Accertamento Sanitario Obbligatorio, si fonda sulle stesse basi giuridiche del TSO ed è andata consolidandosi come esperienza operativa nel corso di questi anni in molte realtà anche della nostra Regione. L’ASO fornisce la possibilità di effettuare una valutazione obbligatoria dello stato di salute psichico, con accompagnamento su disposizione del Sindaco e su proposta di un medico, presso il Centro di Salute Mentale oppure presso il Pronto Soccorso.
Qualora si verifichi l'esigenza di attivare un TSO/ASO si dovrà rivolgersi preferibilmente al medico curante del paziente (o a un qualsiasi esercente la professione medica) il quale formulerà una proposta di TSO/ASO che – solo nel caso di TSO - dovrà essere necessariamente sottoposta a convalida da parte di un secondo medico appartenente alla struttura specialistica pubblica (per. es. Centro Psico Sociale – Reparto Psichiatrico Ospedaliero) il quale dovrà valutare la sussistenza delle
condizioni necessarie per proporre un TSO.
Nel caso in cui la proposta di TSO venga formulata direttamente da un medico appartenente alla struttura specialistica pubblica non si rende necessaria ulteriore convalida.
La Polizia locale di Assago opera in ausilio all'Autorità Sanitaria (Azienda Sanitaria Locale) per l'esecuzione dei TSO/ASO; a fronte di una proposta di TSO/ASO compiutamente formulata, la Polizia locale redigerà tutti gli atti necessari e, dopo l'emissione delle specifiche ordinanze del Sindaco, provvede all'accompagnamento del paziente presso la struttura sanitaria indicata dai medici.
EMERGENZA: ove il paziente si trovi in condizioni psicofisiche particolari, tali da evidenziare condizioni di grave rischio immediato per sé o per gli altri (es: manifestazioni autolesive, tentato suicidio, manifestazioni violente nei confronti di terzi), non si effettua la procedura di T.S.O., ma è necessario contattare una Forza di Polizia i cui addetti intervenuti in luogo, dopo aver verificato lo stato del paziente, possono procedere al suo accompagnamento presso un pronto soccorso, i cui sanitari valuteranno la necessità di un'eventuale procedura di T.S.O.