Organo di revisione economico-finanziario
Ultima modifica 3 agosto 2022
Le Funzioni dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario
Le funzioni dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria sono indicate nel Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267, e successive modifiche e/o integrazioni, al Titolo VII, articoli 234 - 241.
In particolare, l'articolo 239 indica le seguenti funzioni attribuite all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria:
• Attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
• Pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell''applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
• Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
• Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
• Referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
• Verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
Nomina revisore unico nov 2021-ott 2024
nomina revisore unico nov 2018 - ott 2021
compenso revisore unico nov 2018 - ott 2021