IUC Imposta Comunale Unica
Ultima modifica 20 aprile 2022
IUC 2014
L’imposta Comunale Unica, c.d. IUC, è stata introdotta dalla Legge di stabilità per il 2014 n. 147 approvata il 27.12.2013 e successive modifiche (D.L. 16/2014). Si tratta di un “contenitore” che racchiude tre tributi: Imu, Tari e Tasi.
IMU
La nuova norma ha stabilito che l’imposta non si applica nei seguenti casi:
- abitazione principale e una pertinenza per categoria catastale (C2,C6 e C7)
Unica eccezione, e pertanto ancora soggetti al tributo, gli immobili classificati come A1, A9 e A8 che continuano a versare con aliquota ridotta e detrazione (vedi sotto); - immobili di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. delle infrastrutture del 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale;
- un immobile posseduto dal personale in servizio alle forze armate;
- fabbricati rurali strumentali;
- fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice ed invenduti / non locati;
Tutte le altre agevolazioni, in quanto facoltative, sono state deliberate dal consiglio comunale con atto n. 30 del 21.07.2014 e recepite nel nuovo regolamento IUC, più precisamente:
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata NON È PIU’ CONSENTITO (vedi art. 9bis del D.L. 47/2014);
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il II° grado (genitori-figlio / nonni-nipoti) che la utilizzano come tale, stabilendo che l’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500, 00 euro. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata solo ad una unità. Il comodatario non deve essere comproprietario dell’immobile che gli viene dato in godimento. Bisogna presentare apposita dichiarazione entro il 16.12.2014 con il modello IUC AGEVOLAZIONI.
Inoltre il consiglio comunale, con deliberazione n. 31 del 21.07.2014 ha confermato le seguenti aliquote:
- 2,00 per mille (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
- 9,00 per mille (per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili);
e ha disposto le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’IMU, anno 2014:
- fino a concorrenza dell’imposta dovuta: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- euro 200,00: per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Le scadenze rimangono confermate come segue:
16/06/2014 acconto
16/12/2014 saldo
Si tratta di una imposta in autoliquidazione e pertanto ognuno deve provvedere autonomamente al calcolo e alla redazione dell’F24 (come gli scorsi anni).
TARI
Subentra alla Tares (ex Tarsu) per il pagamento del tributo sui rifiuti. Non sarà più conteggiata la maggiorazione statale. Il Comune invierà ai contribuenti gli avvisi di pagamento con gli F24, a settembre prossimo, con le seguenti scadenze di pagamento: 30.09.2014, 31.10.2014 e 30.11.2014.
Qualora l’avviso di pagamento fosse recapitato oltre il 30 settembre è possibile effettuare il versamento, senza incorrere in sanzioni, entro la terza rata (30.11.2014).
TASI
Il consiglio comunale ha deliberato l’azzeramento dell’aliquota tasi per le seguenti categorie catastali: A (tranne A10), B, C, D7.
Rimangono soggetti al tributo, con una aliquota dell’1 per mille: A10, D (tranne D7), Aree edificabili.
Rimangono soggetti al tributo, con una aliquota dell’1 per mille: A10, D (tranne D7), Aree edificabili.
È il nuovo tributo sui servizi indivisibili che assorbe la maggiorazione statale ex Tares.
Il Comune NON invia modelli di pagamento precompilati; l’ufficio tributi è a disposizione per l'assistenza nel calcolo del tributo.
Il versamento della TASI 2014 si dovrà effettuare:
Il versamento della TASI 2014 si dovrà effettuare:
- entro il 16 ottobre: acconto
- entro il 16 dicembre: saldo
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo.
Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente il servizio tributi allo 02.4578.2240/223 oppure prendere appuntamento per essere ricevuti in ufficio.
Documenti: