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Esenzione obbligo cinture di sicurezza 

Ultima modifica 4 maggio 2022

Il Decreto Legislativo del 13 marzo 2006 n.150 ha modificato l'art. 172 del CdS, recependo la direttiva 2003/20/CE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli.
La cintura di sicurezza, dispositivo concepito per ridurre il rischio di lesioni da traffico, fa parte di un sistema integrato che comprende anche il sedile ergonomico e il poggiatesta. Nel caso di incidente stradale, in particolare nel traffico cittadino, la mancata ritenuta della cintura di sicurezza può comportare conseguenze gravi, come lesioni cranio facciali, fratture vertebrali, traumatismi polifratturativi, derivanti dall'urto del capo e del corpo contro le strutture rigide dell'abitacolo.
Le cinture di sicurezza devono essere allacciate sempre, correttamente, dal conducente e dai passeggeri; il nastro deve poggiare senza intoppi sulle ossa del bacino e raggiungere la metà della clavicola, senza avvicinarsi troppo al collo

CASI PARTICOLARI DI ESONERO
Decreto Legislativo 285/92 art. 172 modificato dal DL del 13 marzo 2006 n. 150
(uso delle cinture di sicurezze e dei sistemi di ritenuta per bambini)
Art. 1 Comma 8 - Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
•A - gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
•B - i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
•C - gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
•D - gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
•E - le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12
•F - le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
•G - i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
•H - gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
Fra i casi indicati quello relativo al punto "E" è di competenza dell'Ufficio di Medicina Legale della ASL.
Le patologie che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza sono principalmente: neostomie esterne in esito di intervento chirurgico; grandi obesi; grandi ascitici; soggetti affetti da laparocele e da ernia ombelicale permagna; soggetti affetti da gravissima insufficienza respiratoria; mancanza dei punti d' appoggio delle cinture (clavicola, sterno, ali iliache).


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