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Concessione diritto di superficie impianto distribuzione di carburanti: bando di gara - FAQ 

Ultima modifica 5 maggio 2022

RICHIESTA DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE - FAQ
Domanda 1:
1) relativamente alla cauzione per la durata della concessione pari a 30 anni, si chiede la possibilità di emettere la cauzione definitiva con durata di 5 anni rinnovabili;
2) si segnala che all’interno del bando l’indirizzo di posta elettronica certificata per chiedere chiarimenti “paragrafo IX - RICHIESTA DI CHIARIMENTI” risulta essere non corretto;
Risposta 1
in merito al quesito al punto 1.), con la presente si informa che tale questione potrà essere valutata solo successivamente alla fase di procedura di gara, e comunque si dovrà rispettare quanto previsto dell’ordinamento in tale materia;
per quanto concerne il punto 2.) si è rilevato un’errata indicazione della posta elettronica certificata, pertanto al fine di inviare chiarimenti sulla procedura l’indirizzo corretto risulta essere il seguente: sportello.cittadino@assago.legalmail.it
In alternativa è possibile utilizzare l’indirizzo di PEC indicato al “paragrafo XXV – PRESCRIZIONI FINALI” ovvero: edilpubblica@assago.legalmail.it
Domanda 2
1) si segnala che all’interno del bando l’indirizzo di posta elettronica certificata per chiedere chiarimenti “paragrafo IX - RICHIESTA DI CHIARIMENTI” risulta essere non corretto;
2) si chiede di precisare in quale forma debba essere presentata la garanzia provvisoria dell’importo di euro 33.900,00 pari al 2,50 % del valore dell’investimento (ovvero euro 1.356.000,00) ai sensi dell’art. 183 comma 13 a garanzia delle spese del progetto.
Risposta 2
per quanto concerne il punto 1.) si è rilevato un’errata indicazione della posta elettronica certificata, pertanto al fine di inviare chiarimenti sulla procedura l’indirizzo corretto risulta essere il seguente: sportello.cittadino@assago.legalmail.it
In alternativa è possibile utilizzare l’indirizzo di PEC indicato al “paragrafo XXV – PRESCRIZIONI FINALI” ovvero: edilpubblica@assago.legalmail.it
in riferimento al quesito indicato al punto 2.), la garanzia provvisoria dell’importo di euro 33.900,00 potrà essere presentata come meglio esplicitato al “paragrafo XIV – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” punto E.) del Bando/Disciplinare di Gara.
Domanda 3
1.)    in relazione alla previsione del bando secondo cui “l’offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante” si confermi che la stessa va letta alla luce dell’art. 48 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare che, nella fattispecie, in caso di RTI verticale in cui la mandante si occupi unicamente della realizzazione di una parte della stazione, trattandosi di attività scorporabile, la responsabilità della stessa mandante è limitata alle attività di propria competenza. Ferma restando la responsabilità solidale della mandante”.
2.)    in considerazione di quanto previsto all’art. 4 – Principi generali dello Schema di Convenzione, si chiede di chiarire in quale preciso momento e in che modo verrà operativamente regolato il passaggio in capo all’Ente Concedente della proprietà dei beni indicati nel secondo capoverso del richiamo articolo. In particolare, si chiede di specificare se è previsto che l’Ente Concedente produca un’attestazione di conformità delle opere ovvero un certificato di avvenuto collaudo che funga da presa in consegna dei beni e, conseguentemente, possa identificare il momento in cui avviene il passaggio della proprietà delle opere in capo all’Ente Concedente medesimo. In caso contrario, si chiede di dettagliare in che modalità e tempistiche avverrà detto passaggio di proprietà”.
Risposta 3
►    per quanto concerne il quesito del punto 1.), come richiesto l’eventuale partecipazione al bando in RTI è regolamentato dall’art. 48 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, dove le offerte degli operatori economici raggruppati “determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”, e, dove “gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”.
E’ doveroso ravvisare che il bando prevede la concessione in diritto di superficie per le prestazioni indicate in oggetto, pertanto l’operatore che intende partecipare alla procedura dovrà possedere i requisiti di idoneità meglio indicati ai paragrafi VI e VII del bando di gara.
►    per quanto concerne il quesito del punto 2.), l’iter di cessione comporterà la preliminare presentazione di un progetto di livello esecutivo, comprensivo di ogni elaborato grafico e tecnico (autorizzazioni di entri sovracomunali inclusi), che dovrà essere autorizzato secondo la vigente normativa (si rimanda all’art. 8 dello schema di convenzione).
Tutta la fase di esecuzione dei lavori è disciplinata dagli agli artt. 9, 10 ed 11 dello schema di convenzione, tant’è che tutte le opere realizzate dovranno successivamente essere collaudate da un tecnico che ne attesterà la congruità al progetto esecutivo approvato, (si rimanda all’art. 13 dello schema di convenzione). La consegna e presa in carico per l’avvio della gestione dell’impianto da parte del concessionario avverrà entro 15 giorni dalla firma del verbale di collaudo (si rimanda all’art. 14 dello schema di convenzione).
Domanda 4
1.)    Nella BUSTA AMMINISTRATIVA non viene indicato dove effettuare il caricamento del Modulo 9 – “ISTANZA DI AMMISSIONE”, espressamente richiesta dal par. XIV lettera a.) del Bando di Gara. Si deve intendere che la Dichiarazione di accettazione di termini e condizioni è il MODULO 9? Diversamente si chiede di specificare dove va caricato il MODULO 9.
Risposta 4
►    per quanto concerne il punto 1.) si informa che la dichiarazione di accettazione di termini e condizioni è un’attestazione che l’operatore dovrà produrre su propria carta intestata indicando quanto specificato in piattaforma ARCA Sintel, e, comunque è una dichiarazione diversa dal MODULO 9, infatti quest’ultimo dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente nonché caricato all’interno del box “Requisiti economico/finanziari e tecnico/organizzativi”.
Domanda 5:
1.)    in relazione alla previsione del bando secondo cui “l’offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante” si confermi che la stessa va letta alla luce dell’art. 48 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare che, nella fattispecie, in caso di RTI verticale in cui la mandante si occupi unicamente della realizzazione di una parte della stazione, trattandosi di attività scorporabile, la responsabilità della stessa mandante è limitata alle attività di propria competenza. Ferma restando la responsabilità solidale della mandante”.
2.)    Al paragrafo XIV del bando/disciplinare di gara, punto E, in merito alla garanzia provvisoria, si fa espresso riferimento all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016; al quinto punto del punto E viene riportato il comma 8 del sopracitato articolo normativo, solo per la prima parte; non viene riportato il secondo periodo previsto nello stesso articolo che prevede: "L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese."
Si chiede di confermare o meno l'esclusione dall'obbligo espresso dell'impegno del fideiussore alla garanzia definitiva, in caso l'offerta venga presentata da una piccola e media impresa, fatto salvo l'impegno della stessa a produrre garanzia definitiva in caso di aggiudicazione della procedura;
3.)    rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara, è possibile, in sede di gara, proporre la gestione dell'area di sosta per camper e roulotte da parte dell'operatore economico?
4.)    in merito al cronoprogramma, si evidenzia che nel progetto preliminare approvato, i tempi di progettazione e di realizzazione delle opere erano stimati in mesi 23; pur sottraendo le prime tre voci del cronoprogramma, i tempi previsti sono di mesi 17; il bando di gara, al punto II prevede che "I lavori di realizzazione delle opere e degli impianti, dovranno essere eseguiti nel rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma proposto dal Concessionario e, comunque, entro 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione del diritto di superficie", non citando i tempi di progettazione che peraltro sono in buona parte non dipendenti dall'operatore economico, poiché nel cronoprogramma originario si teneva conto di tempi di approvazione da parte dei vari Enti aventi titolo ad esprimere pareri/autorizzazioni/approvazioni. Si chiede di chiarire;
5.)    in merito agli elaborati costituenti l'offerta tecnica, al punto XII del bando di gara, nella tabella A.1, A.2, A.3, si richiede: "Per il SOLO punto A.1. si chiede l’esposizione delle soluzioni proposte, si chiede la redazione di una relazione composta da un numero massimo di 20 cartelle formato A4 + 5 cartelle formato A3 (escluse copertina iniziale e finale). Una cartella corrisponde ad un foglio (A4 o A3) il quale può essere compilato su entrambe le facciate". Tale dicitura viene riportata anche nei riquadri dei punti A.2 e A.3, con l'esclusione delle parole "per il SOLO punto A.1". Si chiede di chiarire se la documentazione richiesta può essere presentata su tre relazioni di massimo 20 cartelle ciascuna + 5 cartelle per ciascun punto o se può essere presentata la documentazione descritta "per il solo punto A.1" o se la documentazione richiesta di una relazione di massimo 20 cartelle + 5 cartelle, deve essere unica e contenere tutta le indicazioni dei punti A.1, A.2, A.3.
Risposta 5:
►    in merito al quesito al punto 1.), con la presente si conferma quanto previsto dall’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 secondo periodo recante: “il presente comma non si applica alle microimprese piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”;
►    in merito al quesito al punto 2.), con la presente si informa che l’operatore dovrà presentare una proposta migliorativa attenendosi a quanto previsto dai criteri meglio riportati al paragrafo XIII del bando/disciplinare di gara;
►    in merito al quesito al punto 3.), con la presente si risponde che la tempistica totale per dare la conclusione di tutto l’iter oggetto dell’appalto è di complessivi 360 (trecentosessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto di convenzione inerente la concessione del diritto di superficie.
Pertanto la presentazione del progetto esecutivo, l’approvazione dello stesso da parte della stazione appaltante, la realizzazione dei lavori ed il collaudo degli stessi dovrà avvenire entro tale termine;
►    in riferimento al quesito al punto 4.), si specifica che per ogni criterio (A.1, A.2 ed A.3) dovrà essere presentata una relazione di massimo 20 cartelle formato A4 + 5 cartelle formato A3 (escluse copertina iniziale e finale). Una cartella corrisponde ad un foglio (A4 o A3) il quale può essere compilato su entrambe le facciate.
Domanda 6:
1.)    con riferimento all’art. 26 del Contratto di Concessione del Diritto di Superficie, allegato alla documentazione di gara, e più precisamente con riferimento al punto “Il Concessionario corrisponderà al Concedente, oltre a quanto previsto dalla normativa sull’occupazione del suolo pubblico e a quanto previsto da Regolamenti Comunali…”, si richiede vostra conferma in merito al fatto che ai sensi dell’art. 3 “Esenzione dalla Tassa”, lettera E, del Regolamento TOSAP del Comune di Assago, nulla è dovuto a titolo di occupazione suolo pubblico, in aggiunta al corrispettivo della concessione, poiché l’area posta in gara è atta alla realizzazione di impianti adibiti a servizi pubblici per i quali è prevista la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione.
2.)    con riferimento all’art. 20 del Contratto di Concessione del Diritto di Superficie, allegato alla documentazione di gara, si richiede di specificare se il “Piano economico-finanziario” è costituito da uno specifico documento da presentare in allegato alla documentazione di gara. Qualora lo fosse vi richiediamo indicazioni in merito a quale sia la forma richiesta per la presentazione del Piano (esiste un modello/format predefinito?).
3.)    sempre con riferimento all’art. 20 del Contratto di Concessione del Diritto di Superficie, allegato alla documentazione di gara, si richiede di specificare in cosa consistano le eventuali revisioni del piano a favore della Concedente nel caso che le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario. In particolare si chiede di chiarire se le eventuali revisioni possano essere riferite alla modifica del Corrispettivo della Concessione.
4.)    al paragrafo XVI del Bando di Gara, punto 1, si fa riferimento al Modulo 7 per la presentazione dell’Offerta Economica. Si richiede di confermare che il Modulo 7 coincide con la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 citato al secondo capoverso del punto 1.
 Risposta 6:
►    per quanto concerne al punto 1.), in riferimento a quanto richiesto, il citato art. 3 alla lett. E del regolamento TOSAP, prevede l’esenzione dalla tassa “per le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima” come stabilito dall’art. 49, lettera e) del D.Lgs. 507/1993).
In riferimento a ciò, l’esenzione riguarda i “sevizi pubblici”, meglio definito dall’art. 112 del T.U.E.L. che cita quanto segue: “gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”, pertanto in base a quanto definito l’esenzione dal pagamento della TOSAP, è applicabile solamente a quelle attività direttamente gestite dall’ente comunale;
►    per quanto concerne il quesito posto al punto 2.), con la presente si comunica che non vi è un format specifico per redigere il piano economico finanziario, è possibile pertanto avvalersi di un proprio format;
►    per quanto concerne il punto 3.), in riferimento a quanto indicato all’art. 3 comma 1 lettera fff) del D.Lgs. 50/2016 che definisce il concetto di  equilibrio economico e finanziario ovvero: “la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento”.
Orbene, il fatto stesso che si parli di “equilibrio” porta a ritenere che al proponente deve essere garantito un livello di redditività dell’investimento “adeguato” ed all’ente concedente il livello di servizio minimo garantito ed il riconoscimento del corrispettivo offerto.
Ciò però non sottintende che il gestore possa comunque beneficiare di una remunerazione dell’investimento eccessiva e quindi comunque non adeguata rispetto al PEF presentato dal proponente.
Pertanto la clausola contenuta nell’articolo 20 ha lo scopo di consentire il ritorno all’equilibrio tra le parti contraenti anche nell’ipotesi in cui l’investimento raggiunga una tale livello di remunerazione, non prevedibile a priori, da alterare l’equilibrio tra le parti contraenti. Quindi nell’ipotesi de qua potrebbe essere oggetto di riequilibrio anche il corrispettivo.
►    per quanto riguarda il quesito al punto 4.), si informa che il MODULO 7 “Offerta economica” coincide con la dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000.
Domanda 7:
1.)    con riferimento all’art. 26 del Contratto di Concessione del Diritto di Superficie, vi chiediamo di confermare che in aggiunta al canone di concessione previsto dal contratto, il concessionario dovrà versare anche la TOSAP. In caso affermativo vi chiediamo di quantificare la suddetta tassa di occupazione.
Risposta 7:
►    per quanto concerne il quesito posto al punto 1.), e, come già indicato nella nota inviata via PEC prot. n. 7086 del 01/04/2019 caricata anche in piattaforma ARCA Sintel nella sezione documentazione di gara, con la presente si conferma che l’operatore aggiudicatario dovrà riconoscere all’ente comunale anche la tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP) da corrispondere ogni anno.
Per quanto riguarda il corrispettivo l’ambito oggetto di concessione risulta regolamentato dall’art. 48 del D.Lgs. 507/1993 che disciplina i distributori di carburante (art. 35 del regolamento TOSAP); alla luce di ciò in base all’atto di deliberazione di G.C. n. 331 del 12/05/1993 l’area risulta inglobata all’interno del centro abitato, pertanto la tariffa da utilizzare per il calcolo dell’occupazione suolo pubblico è commisurata pari ad €/mq 31,00 da calcolarsi: “esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4”
 Va specificato che nel caso in cui vi fossero presenti serbatoi sotterranei il calcolo dell’occupazione non è determinato in metri quadri ma in base alla capacità ovvero:
-    serbatoi sotterranei e la capacità in litri;
-    se sono due o più serbatoi di differente capacità, se sono raccordati tra loro o se sono autonomi.
Per quanto riguarda gli altri spazi ed aree pubbliche (parcheggio ed area rimessa camper ad esclusione delle aree verdi) eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione spazi pari ad €/mq 22,00 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.


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