Adempimenti in materia di propaganda elettorale
Ultima modifica 24 agosto 2022
Si rammenta, anzitutto, che l'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di stabilità 2014), ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali
sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le
affissioni di propaganda diretta.
Tanto premesso, le Giunte comunali, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, tra
il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 23 e giovedì 25
agosto 2022, devono provvedere a individuare e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione
superiore a 150 abitanti - e a ripartire, tra i partiti e gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con
liste di candidati e candidature uninominali, gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e
di manifesti di propaganda.
In particolare, le giunte dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle
comunicazioni sull'ammissione delle candidature, all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi
distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.
In relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il
Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto
all'assegnazione di distinti spazi. Per ottimizzare l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per
consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste
rispettivamente collegate, si ritiene che i tabelloni per l'affissione dei manifesti di propaganda di ciascun
candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso
ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede di voto
(candidato uninominale sorteggiato con il numero uno e le liste ad esso collegate in ordine di sorteggio, a
seguire candidato uninominale sorteggiato con il numero due con le liste collegate e così di seguito).
Affinché i comuni siano messi in grado di provvedere al predetto adempimento, le decisioni degli
organi competenti all'esame e all'ammissione delle candidature ed i sorteggi dovranno essere
immediatamente comunicati, dalle Prefetture- UU.TI.G. competenti, ai sindaci dei comuni stessi.
Pertanto, non appena gli Uffici centrali circoscrizionali (per l'elezione della Camera) e gli Uffici
elettorali regionali (per l'elezione del Senato) - a seguito delle decisioni dell'Ufficio elettorale centrale
nazionale sugli eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere - avranno comunicato alle
Prefetture - UU.TI.G competenti, anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto, le
candidature uninominali e le liste di candidati definitivamente ammesse, con i rispettivi contrassegni e
numeri d'ordine definitivi risultanti dai sorteggi, le SS.LL. dovranno comunicare immediatamente tali dati
ai comuni delle rispettive province, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale da parte delle
giunte comunali.
Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 agosto 2022, ai
sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico,
escluse le insegne delle sedi dei partiti;
• ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130,
possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
Diffusione di sondaggi demoscopici
Nel 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22
febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 10 settembre 2022 e sino alla chiusura delle
operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici
sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali
sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
Inizio del divieto di propaganda
Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in
quello della votazione, e quindi da sabato 24 settembre a domenica 25 settembre 2022, sono
vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nel giorno della
votazione, è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle
sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche
poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi elettorali (vedi capitolo I, paragrafo 6, della circolare a carattere permanente n.
1943/V deii'B aprile 1980).