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Passaggio di proprietà di auto e moto

Ultima modifica 20 aprile 2022

Dal 4 luglio (Decreto Legge n. 223 del 4/7/2006) non è più obbligatoria l’autentica notarile per gli atti relativi al passaggio di proprietà di automobili, motocicli e rimorchi. Il venditore può recarsi in Comune – presso l’Ufficio Anagrafe di Via dei Caduti per autenticare la firma apposta nell’atto di vendita redatto sul retro del certificato di proprietà.

Attenzione: DOPO L’AUTENTICA DELLA FIRMA
per il completamento della pratica occorre registrare il passaggio di proprietà ed aggiornare la carta di circolazione. Queste operazioni non possono essere fatte in Comune  Per non incorrere in sanzioni, il termine di presentazione dell’atto di vendita ad un ufficio provinciale dell’ACI o della Motorizzazione civile, ad una delegazione dell’ACI oppure ancora ad un’agenzia di consulenza automobilistica che ha attivato lo Sportello telematico dell’automobilista (STA), è di 60 giorni dalla data dell'autentica della firma. Tali uffici sono autorizzati anche ad autenticare le firme degli atti e, quindi, ad espletare l’intera pratica del trasferimento di proprietà.


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