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Speciale Referendum 8 e 9 giugno 2025

Tutte le informazioni riguardanti i referendum 2025

Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2025, 14:59

Argomenti :
Elezioni

Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 dello scorso 31 marzo sono pubblicati ì decreti del Presidente della Repubblica in pari data con i quali sono stati indetti, per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale n. 11, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15, in data 20 gennaio - 7 febbraio 2025, aventi il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste
presso la Corte di Cassazione.

Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali potranno esercitare il diritto di voto in merito ai 5 referendum abrogativi previsti dalla Costituzione.

I seggi elettorali saranno aperti continuativamente nelle giornate di: 

  • domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00;
  • lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

I quesiti referendari, la cui disciplina normativa è contenuta nel Decreto Legge n. 27 del 19 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 65 di pari data, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025”, sono i seguenti:

 

Quesito n.1:«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?» - Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione

Quesito n.2:«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?» - Piccole imprese- Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale

Quesito n.3:«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?» - Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto dì lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi

Quesito n.4:«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?» - Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione

Quesito n.5:«Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?» - Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana

Opzione di voto in Italia per gli elettori residenti all'estero

Gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza (Legge 27 dicembre 2001, n. 459, e regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). In alternativa possono scegliere di votare in Italia presso il proprio comune di iscrizione elettorale. La scelta (opzione) va comunicata in forma scritta all’ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore entro il 10 aprile 2025 (dieci giorni successivi a quello dell’indizione delle votazioni).

Per la comunicazione è preferibile utilizzare il modello disponibile qui. Come prescritto dalla normativa vigente, è a cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio ufficio consolare.
La scelta di votare in Italia può essere revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’ufficio consolare con le stesse modalità entro il 10 aprile 2025.

 


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