Contrassegno Disabili
Ultima modifica 26 settembre 2023
Le persone con incapacità di deambulazione, con capacità sensibilmente ridotta o non vedenti possono chiedere una autorizzazione per circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL) e sostare nei parcheggi riservati. Per non vedenti si intendono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione
ll contrassegno può essere utilizzato con qualsiasi veicolo al servizio della persona invalida.
Il rilascio avviene previa domanda al Comune di residenza come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 381 da parte degli interessati da inoltrare alla sede del Comando unitamente all'eventuale documentazione medica che potrà essere allegata; per i minori e le persone non in grado di provvedere a se stessi, la domanda deve essere presentata in loro vece (secondo i casi) o da un genitore o dal tutore nominato dal Tribunale.
Al ricevimento della domanda di rilascio del contrassegno, la Polizia locale provvederà a inoltrare all’ Azienda di Tutela della Salute (ATS), Ufficio Invalidi Civili, la richiesta di certificazione delle effettive difficoltà di deambulazione.
Il contrassegno viene rilasciato dalla Polizia locale di Assago entro 5 giorni dal ricevimento della certificazione da parte della ASST. In caso di parere negativo da parte della ASST, la richiesta non può essere accolta; il provvedimento di diniego al rilascio del contrassegno viene notificato presso l’indirizzo di residenza.
Alla scadenza del periodo di validità del contrassegno, la Polizia locale trasmette in tempo utile all’interessato un avviso con la documentazione e la modulistica necessaria per l’eventuale rinnovo.
A seconda della tipologia di invalidità, il contrassegno può essere di tipo temporaneo o permanente, in questo ultimo caso l’autorizzazione ha validità di 5 anni e può essere rinnovata presentando documentazione medica che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
In caso di decesso del titolare, il contrassegno non è più valido e deve essere riconsegnato al Comando di Polizia Locale.
Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili "europeo", con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.
fronte. retro
Il nuovo contrassegno rilasciato a partire dal 15 settembre 2012 è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, ed è conforme al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE.
Il contrassegno europeo è ora valido anche negli altri ventisette paesi aderenti all'UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana.
Documentazione richiesta per il rilascio:
- Fotocopia Carta di Identità
- Fotocopia Tessera Sanitaria o Codice Fiscale
- 2 fototessera recenti
Caratteristiche del contrassegno
Deve essere firmato dal titolare prima della plastificazione e ha le seguenti caratteristiche:
- è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi
- non è vincolato a uno specifico veicolo
- ha validità su tutto il territorio europeo
- ha validità massima di cinque anni
- può essere rinnovato
- è rilasciato dopo opportuna certificazione sanitaria
- deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo quando quest'ultimo è utilizzato dalla persona disabile (non può essere esposto in fotocopia).
Per ulteriori informazioni contattare il numero 02/45782520